In seguito all’emanazione della Legge Regione Toscana n. 29 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Regione Toscana n. 66 del 2013) recante Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, ci sono sostanziali novità per quanto riguarda la destinazione delle ceneri.
Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in un’urna cineraria di materiale resistente tale da poter essere chiusa con saldatura, portante all’esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare e/o disperdere devono essere di materiale biodegradabile. L’urna sigillata viene consegnata direttamente ai familiari che possono scegliere fra le sotto elencate forme di sistemazione:
Tumulata solo in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro.
Inumata, solo in area cimiteriale, e destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
Conservata all’interno del cimitero, nei luoghi prescritti dall’art. 80, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, concernente Approvazione del regolamento di polizia rnortuaria.
Consegnata al soggetto affidatario: nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge R.T. 29/2004 art. 2 comma 1.
La consegna dell’urna è effettuata previa presentazione di domanda, in carta con bollo, agli uffici delle concessioni cimiteriali, nella quale il soggetto affidatario dichiara i propri dati anagrafici e la residenza, la destinazione finale dell’urna e l’assunzione di responsabilità per la custodia.
Tale dichiarazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
L’affidatario dell’urna indicato dal defunto può rinunciare all’affidamento; tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia ad un soggetto non implica anche la rinuncia a più soggetti (L.R.T. 29 art. 2 e 4).
Dispersione ceneri
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza di indicazioni, dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lettera d), della Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri.
L’autorizzazione alla dispersione ceneri è concessa dall’ufficiale dello Stato Civile previa presentazione dell’espressa volontà del defunto (per testamento o per iscrizione alle società autorizzate)
La dispersione è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
- nel cinerario comune di cui all’art. 80 comma 6, del D.P.R. 285/90;
- nell’area a ciò destinata, posta all’interno del Cimitero Comunale;
- in montagna a distanza di oltre 200 mt. da centri insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi, ad oltre 100 mt. dalla riva;
- nei fiumi;
- in aree naturali a distanze di oltre 200 mt. da centri e insediamenti abitativi;
- in aree private; la dispersione in tali aree al di fuori dai centri abitati deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non per dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
N.B.: la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
Il trasporto
Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure cauzionali igieniche previste ai sensi dell’ art. 2 comma 3 della Legge R.T. 29/04.
Il Cinerario comune
Presso l’area del crematorio nel cimitero Suburbano di Pisa, è presente un Cinerario comune gratuito il quale è destinato, fra l’altro, a tutti quelli che, per motivazioni filosofiche o di altro tipo, non desiderano che le loro ceneri siano raccolte in urne o tuttavia in un luogo segnatamente individuale. Così coloro che lo desiderano possono stabilire che le loro ceneri siano immesse dopo la cremazione in tale Cinerario comune, che rappresenta di per sé un simbolico superamento delle forme tradizionali ed un passo verso la dispersione delle ceneri.
Per poter disporre in tal modo non occorrono particolari formalità; è sufficiente riempire una corretta dichiarazione predisposta dalla Società per la Cremazione.
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>Costituzione della Repubblica Italiana – Principi fondamentali e articolo 32
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> Dichiarazione universale dei diritti umani
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> Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
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> Decreto Presidente della Repubblica n. 295 del 1990
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> Legge n. 26 del 2001 – articolo 7bis
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> Legge n. 130 del 30 marzo 2001
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> Legge Regione Toscana n. 29 del 2004
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> Legge Regione Toscana n. 66 del 2013
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> Decreto interministeriale 16 maggio 2006
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> Comune di Pisa Regolamento Polizia mortuaria_artt 1_30
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>Comune di Pisa Regolamento Polizia mortuaria_artt 31_61
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>Comune di Pisa Regolamento Polizia mortuaria_artt 62_fine
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>Comune di Pisa integrazione Reg. Polizia mortuaria
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>Codice di diritto canonico
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>Regolamento cremazione del comune di Pisa approvato in data 13/12/2016
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>Comune di san giuliano terme_regolamento cremazione