Modalità di iscrizione

Quota sociale

La quota annuale di iscrizione alla Società Pisana per la Cremazione è stata fissata dal Consiglio Direttivo nei seguenti importi:

  • € 15,00 rinnovo iscrizione (per chi è già iscritto);
  • Neoiscritti: € 25,00 comprensivo della quota d’ammissione.
  • Soci vitalizi: dopo venti anni d’iscrizione senza interruzione, gli iscritti sono ammessi tra i soci vitalizi ed esentati dal pagamento della quota annuale.

Le quote sono comprensive della somma annua di pertinenza degli Organi associativi regionale e nazionale.

La gestione della procedura di incasso, rendicontazione e recupero delle quote annuali della Società Pisana per la Cremazione è affidata a Poste italiane S.p.A. tramite bollettino di conto corrente postale.

Il pagamento della quota deve avvenire entro il 31 marzo e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e può essere fatto secondo le seguenti modalità:

  • Utilizzando il bollettino postale pre-compilato n° c/c 12802567, che sarà spedito a domicilio dalla Società Pisana per la Cremazione in tempo utile per il pagamento.
  • Attivando l’addebito della quota sul proprio conto corrente bancario, con decorrenza dall’anno successivo e con validità permanente ovvero fino a revoca.

Attraverso un bonifico bancario/postale in favore di Società Pisana per la Cremazione, utilizzando il codice IBAN:

IT 54 H 0846114000000010984713

  • e scrivendo nella causale quota annuale indicando l’anno cui si riferisce il pagamento;
  • Presso la segreteria della Società Pisana per la Cremazione nei giorni: di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30 ;  il Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00.

La quota di iscrizione e quella annuale alla Società Pisana per la Cremazione non sono un contributo, pertanto non sono deducibili dal reddito come lo sono invece i contributi liberali offerti nei modi di legge.

Attenzione: in caso di mancato pagamento, il socio non potrà essere ammesso al beneficio cui all’articolo 3, lett. b), punto 2), della legge 30 marzo 2001, n. 130 inerente Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, pertanto le volontà, se mantenute, potranno essere rispettate secondo le altre procedure previste dalla norma.

Legge n. 130 del 30 marzo 2001Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 91 del 19 aprile 2001)

Art. 3.

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

  1. b)l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.