La cremazione nei secoli

La cremazione è un rito di antichissima tradizione: in Asia questa consuetudine si è mantenuta pressoché inalterata da millenni (si pensi all’India, ad esempio).

Anche in Europa, presso i Greci, gli Etruschi e i Romani, esisteva l’usanza di cremare le persone: l’importanza del rito faceva sì che fosse riservata alle persone più nobili e famose.

L’ascesa del cristianesimo, e poi dell’islamismo, fece decadere la pratica della cremazione a favore della sepoltura. Solo negli ultimi secoli si è tornati a parlare di cremazione nel mondo occidentale: il 16 agosto 1822 il cadavere del poeta inglese Percy Bysshe Shelley, trasfigurato dalla lunga permanenza in mare, fu bruciato sulla spiaggia di Viareggio, in località “alle due Fosse”, dove il mare lo aveva abbandonato a seguito di naufragio della goletta “Don Juan”, ribattezzata “Ariel” dal Poeta. L’inabissamento era avvenuto l’8 luglio 1822, mentre lo schooner di 28 piedi costruito a Genova, era in navigazione da Livorno a San Terenzo (frazione del comune di Lerici [SP]). I resti di Shelley, cosparsi di balsami, furono arsi sopra un rogo di pino, alla presenza della moglie Mary, di lord George Gordon Byron e altri nobili inglesi. Fu il primo atto di una lunga battaglia che, con la nascita delle prime Società per la cremazione, portò a un progressivo incremento del numero dei suoi sostenitori.

Nel 1963 anche la Chiesa cattolica ha abolito il divieto di farsi cremare per i propri fedeli. Nell’aprile 2002 il cardinale Jorge Medina Estevez, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, ha addirittura annunciato che si sta preparando una corretta liturgia per questa cerimonia: la cremazione è oramai la scelta di molti e la Chiesa non vuole ovviamente restare fuori dal “mercato”. Tuttavia, il Codice di Diritto Canonico sostiene ancora, al canone 1176, che «la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».

Oggi la cremazione è la scelta di sepoltura richiesta da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. In Italia, essa è praticata soltanto nel 18,43% di casi di decesso (dati anno 2013). Il ritardo rispetto al 38% della media europea è dovuto soprattutto all’assenza di strutture attrezzate, n. 69 impianti nelle province italiane. Ma qualcosa sta cambiando, tanto che a Milano le cremazioni hanno addirittura superato le sepolture.

LE LEGGI SULLA CREMAZIONE 1987/1990

Negli ultimi decenni l’azione a emanare normative a favore sulla cremazione si è fatta sempre più decisa, anche in Italia. Importanti, in tal senso, sono state alcune leggi promulgate tra il 1987 e il 1990.

Tali leggi non consentivano ancora, però, la dispersione delle ceneri, che dovevano invece essere sparse all’interno del cinerario comune.

UNA NUOVA LEGGE (n. 130 del 30 marzo 2001)

L’inadeguatezza della normativa, soprattutto in merito alla dispersione delle ceneri, ha poi spinto il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento nel corso della XIII Legislatura.

Sulla materia una delegazione della Federazione Italiana per la Cremazione (F.I.C.) fu convocata in audizione il 22 giugno 2000 dalla Commissioni Affari Sociali della Camera.

Finalmente, poco prima che il Parlamento fosse sciolto, nel marzo 2001 la nuova legge fu emanata.

La principale novità del testo è data dal venir meno del divieto di dispersione delle ceneri. É caduto conseguentemente l’obbligo di conservazione nei cimiteri, per cui, ora, le ceneri possono essere consegnate direttamente ai famigliari o da chi per loro nel rispetto delle volontà espresse ante mortem dal de cuius.

La dispersione può essere fatta in spazi aperti (mare, fiume, bosco, montagna, campagna…), in aree private con il consenso dei proprietari e in ogni modo non deve dar luogo a fine di lucro, oppure in spazi riservati all’interno dei cimiteri: non potrà avvenire all’interno dei centri urbani come definiti all’articolo 3, comma 1, numero 8), del Nuovo codice della strada, cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. È possibile conservare l’urna a domicilio, purché opportunamente protetta e che non vi sia rischio di profanazione.

La legge dà anche indicazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione di crematori, e istituisce il divieto di trarre lucro dalla dispersione delle ceneri.

Peraltro, la nuova legge attribuisce al Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia, il compito di provvedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, allo scopo di disciplinare proprio la dispersione delle ceneri. Per questo fine la Federazione Italiana per la Cremazione è in contatto con i Ministri competenti per sollecitare la loro autorità per il provvedimento prescritto.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, Sirchia, nella riunione del 19 giugno 2003 presentò un disegno di legge per la disciplina delle attività in materia funeraria, che regolamentava anche la dispersione delle ceneri. Il testo fu poi presentato in Parlamento per la discussione. Nel febbraio 2005 la Camera dei Deputati approvò il progetto, mai licenziato dal Senato per fine legislatura.

Oggi tutte le Regioni italiane in attuazione dei principi stabiliti dalla disposizione del legislatore nazionale, hanno emanato il proprio codice in materia di cremazione e dispersione o affidamento delle ceneri.

Frattanto, il 10 settembre 2014, il Sen. On. Stefano Vaccari (PD) e altri, con il fine, tra le molte attività funerarie, di regolare in modo omogeneo sul territorio nazionale le preferenze di cremazione, divenute una pratica in impetuosa scelta nell’ultimo decennio in molte zone del Paese, mentre molte altre lamentano la mancanza d’impianti provocando disagi alle famiglie che devono spostare i propri cari per centinaia di chilometri, ha presentato una proposta di legge AS 1611 “Disciplina delle attività funerarie”, dove all’articolo 18, comma 11, punto 5, è previsto «Per i crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni cremazioniste senza scopo di lucro, la situazione di fatto esistente è equiparata ad affidamento di servizio pubblico locale per quel servizio».

I VANTAGGI DELLA CREMAZIONE

Gli odierni cimiteri sono gigantesche e ingombranti strutture, troppo spesso situate all’interno dei paesi e delle città di cui, un tempo, costituivano l’estrema periferia.

La cremazione è invece una pratica igienica ed ecologica che permette di ridurre considerevolmente gli spazi e i costi destinati a edifici per defunti.

Scegliere la cremazione indica la volontà di contribuire significativamente a creare condizioni di vita migliori per chi rimane, evitando nel frattempo lo squallore del disfacimento del proprio corpo.

COME FARE

Vi sono tre possibilità:

  1. affidare le proprie volontà al coniuge o al congiunto più prossimo il quale, al momento del decesso, dovrà chiedere l’autorizzazione per la cremazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte. Se vi sono più congiunti in pari grado (es. figli) questi devono essere tutti d’accordo;
  2. lasciare indicazioni precise nelle disposizioni testamentarie scritte in modo olografo;
  3. iscriversi a una Società per la cremazione con i requisiti di legge, che curerà l’esecuzione delle volontà degli iscritti e le farà valere anche in caso di familiari dissenzienti. Le Società per la Cremazione provvedono, senza fine di lucro, ad assistere i congiunti nell’espletamento di tutta la parte burocratica. Le Società per la Cremazione raccolgono e gestiscono le volontà dei soci di disperdere in natura o di affidare a terzi la conservazione delle proprie ceneri. Sono Società che da circa un secolo e mezzo svolgono propaganda e promuovono la scelta crematoria fra i cittadini.