L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per interramento o affondamento, nei luoghi stabiliti dal Regolamento comunale del posto, è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su volontà espressa in vita dalla persona deceduta in forma scritta secondo modi di seguito indicati:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta e avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri;
- dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte della persona deceduta, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza.
L’autorizzazione alla dispersione in altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d’ufficio, del Comune in cui saranno disperse le ceneri.
La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato dalla persona deceduta o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione legalmente riconosciuta e avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri, cui la persona deceduta era iscritta o dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
Qualora la persona deceduta abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi almeno 90 giorni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.
Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, fatta salva l’espressa manifestazione di volontà della persona deceduta risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, secondo quanto previsto dalla legge.
La dispersione è consentita nel giorno stabilito nell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Servizi Cimiteriali.
Luoghi per la dispersione
La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
- nel cinerario comune;
- in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri cui all’art. 80, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in mare a oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti antistanti al territorio comunale e liberi da natanti e manufatti, con interdizione delle zone già oggetto di divieti o limitazioni d’uso per effetto di provvedimenti adottati dall’Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo e alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata. La dispersione non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l’idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati. Nel periodo della stagione balneare il luogo prescelto deve essere libero anche da bagnanti;
- nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;
- in natura, all’interno del territorio comunale, a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. La dispersione può avvenire in aree naturali individuate, nell’ambito delle zone di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione, oppure in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che lo spargimento avverrà all’aperto e non è oggetto di attività avente fine di lucro.
La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3, comma 1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada» con relative modifiche e integrazioni. Ai fini della tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, è negata anche in tutte le zone di rispetto previste a difesa dei punti di captazione o derivazione, di protezione, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
Per la dispersione in mare:
- nel caso in cui gli interessati ritengano avvalersi di professionisti (Imprese di Onoranze Funebre) è vietato l’utilizzo di unità da diporto ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 «Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
- dovrà essere fatta, via fax all’Autorità Marittima, preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile (data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato).
Attenzione
Oggi, il Comune di Pisa secondo quanto stabilito con proprio «Regolamento per la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti», autorizza la dispersione delle ceneri unicamente nel cinerario comune o in mare, nel rispetto delle norme.