Formalità

GUIDA PER LE PRATICHE POST MORTEM

La Società Pisana per la Cremazione, nell’intento di essere vicina a coloro che sono colpiti da eventi luttuosi e affiancarli nel disbrigo delle pratiche conseguenti, ha ritenuto utile la redazione del presente vademecum.

DENUNCIA DI MORTE

La denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso all’Ufficio di Stato Civile del Comune. Qualora il decesso fosse avvenuto in abitazione privata, i congiunti devono:

– avvisare il medico curante che dovrà compilare il certificato ISTAT;

– acquisire la certificazione del medico che esegue la necroscopia, vale a dire del sanitario incaricato di accertare la morte e autorizzare il seppellimento;

– denunciare la morte presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso consegnando (muniti di valido documento di identità) sia la scheda ISTAT sia il certificato necroscopico.

Se il decesso è avvenuto in Ospedale o Casa di Cura la denuncia di morte è notificata dalla Direzione Sanitaria dell’Istituzione o da altra persona delegata per la circostanza, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. Il certificato necroscopico e la scheda ISTAT sono compilati dai giusti Uffici della struttura di cura.

Poi, i congiunti possono consegnare la documentazione all’Ufficio di Stato Civile del Comune, dove è avvenuto il decesso per la redazione dell’atto di morte.

A seguito della denuncia di morte, il Comune rilascia il permesso di seppellimento.

In caso di morte violenta (ad es. per incidente stradale) o dubbia il permesso per la sepoltura o la cremazione sarà subordinato al rilascio del nulla-osta da parte della Procura della Repubblica.

Le Agenzie di Pompe funebri, su richiesta dei congiunti della persona deceduta, possono occuparsi di tutte le pratiche sopra elencate, dalla denuncia di morte al funerale, liberando così i parenti dalle relative incombenze.

CERTIFICATI

Il certificato di morte è rilasciato sia dal Comune ove il cittadino è deceduto, sia dal Comune ove il cittadino era residente al momento della morte.

Se la persona è deceduta a Pisa il rilascio del certificato è possibile immediatamente dopo la denuncia di morte.

Se la persona è deceduta in altro comune, occorre attendere mediamente dieci giorni per consentire al Comune dove è avvenuta la morte di comunicarla a quello di Pisa.

Nel caso in cui il congiunto sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie, alcuni soggetti privati (banche, agenzie assicurative, ecc.) potrebbero richiedere una dichiarazione di successione e uno degli eredi può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli altri eredi, autenticando la firma presso Ufficio Servizi Demografici del proprio Comune.

SEPOLTURA

Nei cimiteri comunali sono accolti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che vi avevano in vita la residenza al momento della morte o comunque avevano avuto la residenza nel comune medesimo;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso o in un loculo concesso sotto la vigenza di disposizioni precedenti;

d) i cadaveri di persone nate nel comune di Pisa e non più residenti. Si considerano nate nel comune anche le persone che sono nate occasionalmente in altro comune da genitori residenti nel comune di Pisa;

e) il cadavere del coniuge di persona nata o residente nel comune;

f) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti;

g) i resti mortali, resti ossei e ceneri delle persone sopraelencate;

h) i resti ossei o ceneri del coniuge e di parenti entro il primo grado di persone residenti nel comune di Pisa;

i) le parti anatomiche riconoscibili.

Al di fuori dei casi di cui sopra è sempre ammesso l’inserimento di ceneri e resti ossei (fino a un massimo di due) all’interno di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l’acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto (Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 punto 13.3 del Ministero della Sanità).

All’Ufficio Servizi Cimiteriali, istituito presso il Comune, è possibile svolgere le pratiche per la sepoltura anche all’interno dei Cimiteri periferici: Oratoio, Putignano, Riglione, San Michele, San Piero a Grado, Sant’Ermete.

Le sepolture consentite sono l’inumazione (sepoltura in terra), la tumulazione (sepoltura in posto distinto, loculo o ossario) e la cremazione.

CREMAZIONE

La scelta di essere cremati deve essere eseguita con le seguenti modalità.

  • In vita, per iscritto attraverso una disposizione testamentaria olografa (cioè scritta e firmata dall’interessato) o notarile.
  • Con comunicazione della volontà della persona deceduta di essere cremata, dichiarazione espressa all’Ufficiale di Stato Civile dal coniuge ovvero, in sua mancanza, dal parente più prossimo dopo la morte del congiunto oppure, in caso di concorso di più parenti di pari grado, dalla totalità degli stessi. In quest’ultimo caso la sottoscrizione deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.
  • Attraverso l’iscrizione a una Società (associazione senza fine di lucro) riconosciuta che ha fra i propri fini la cremazione. La dichiarazione d’iscrizione deve essere convalidata dal Presidente della Società/Associazione mediante l’attestazione del mantenimento dell’adesione alla stessa fino all’ultimo istante di vita della persona iscritta.
  • L’affido personale delle ceneri è autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di quello ove l’urna è stabilmente collocata. L’affidamento è convertibile e in tal caso l’urna è depositata presso il cimitero tramite autorizzazione dell’Ufficio comunale “Servizi Cimiteriali”.
  • L’autorizzazione alla conservazione presso l’abitazione è subordinata al rilascio di una dichiarazione dei richiedenti con la quale sono assunte tutte le responsabilità relative all’integrità di conservazione dell’urna stessa.
  • L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso può per volontà manifestata nei modi di legge dal de cuius, su richiesta dei familiari o della Società di Cremazione d’appartenenza delle persona deceduta, autorizzare la dispersione delle ceneri.

Maggiori informazioni sono riportate nel regolamento di polizia mortuaria consultabile sul sito del Comune www.comune.pisa.it.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Se il congiunto deceduto era titolare di beni mobili e/o immobili che si trovano sul territorio italiano o di diritti reali immobiliari sugli stessi, gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dal decesso presso il notaio che attualmente provvede anche agli adempimenti catastali.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A seguito di decesso, ove il deceduto fosse tenuto a fare la dichiarazione dei redditi, l’obbligo ricade sugli eredi.

Le spese per le onoranze funebri sono ora detraibili nella misura del 19% dell’Irpef fino a un importo massimo di 1.549,37 euro.

PENSIONE

Se il congiunto deceduto era titolare di pensione, i familiari devono comunicare l’evento all’ente erogatore anche tramite un Patronato di fiducia che provvede altresì alla predisposizione delle eventuali domande per la pensione di reversibilità.

UTENZE DOMESTICHE

Se il defunto era titolare di contratti riguardanti le utenze energetiche (Elettricità, Telefono, Gas…) si dovrà provvedere alla voltura o alla cessazione del contratto telefonando al numero verde dell’ente che eroga il servizio, muniti di una fattura che si riferisce all’utenza da volturare in cui compare il codice cliente e i dati riguardanti il vecchio intestatario e i Vostri dati personali (documento di identità e codice fiscale). Con l’intervento dell’operatore telefonico alcuni enti eseguono direttamente la voltura/cessazione.

BANCA

Gli eredi devono prendere contatto con l’Istituto di credito di riferimento per tutti gli adempimenti attinenti alle competenze bancarie del defunto (conti correnti, depositi, cassette di sicurezza, titoli, domiciliazioni di pagamenti).

ABBONAMENTO RAI

Gli eredi possono disdire l’abbonamento intestato a persona deceduta o variare il nome dell’intestatario, utilizzando l’apposito modulo contenuto nel libretto di abbonamento dell’intestatario e inviandolo all’indirizzo indicato. Informazioni si possono avere telefonando al 199 123 000 o aprendo la pagina www.abbonamenti.rai.it che prevede la possibilità di svolgere operazioni online.

VEICOLI

Gli autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, occorre però che gli eredi tengano conto di trascrivere l’atto di accettazione di eredità e ad aggiornare la carta di circolazione.

VARIAZIONE IMU

Non è necessario che gli eredi presentino dichiarazione IMU per comunicare la variazione concernente l’intestatario dell’immobile, poiché questa è trasmessa all’ufficio IMU direttamente dall’Agenzia delle Entrate, alla quale gli eredi hanno presentato la dichiarazione di successione.

È però necessario che gli eredi paghino per conto del deceduto la percentuale IMU calcolata per i mesi di vita dello stesso, mentre pagano a nome proprio l’IMU dovuta per la restante parte dell’anno.

VARIAZIONE TARSU/TIA/TARI

In caso di decesso del contribuente gli eredi dovranno presentare copia della denuncia di successione, che può essere inviata anche per fax sempre all’ufficio tributi del Comune.

POSSESSO DI UN CANE

Nel caso di possesso di un cane, verificare se sia necessaria una variazione di proprietà; a tal fine e necessario rivolgersi al Servizio anagrafe canina presso il competente Ufficio comunale.

CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA INVALIDI

Qualora, per il defunto, sia stato rilasciato il contrassegno di circolazione e sosta invalidi, questo deve essere riconsegnato al Comune di residenza.

TESSERA SANITARIA

La tessera sanitaria della persona defunta deve essere restituita alla Azienda USL di riferimento.

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI E SO.CREM. PISANA

La Società Pisana per la Cremazione non ha rapporti di collaborazione con nessuna Agenzia funebre per quanto concerne l’acquisto di bare, arredi o trasporto di salme, né tantomeno coopera con queste Imprese per il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie alla tumulazione, inumazione, cremazione o esumazione. Per richiesta (anche tramite delega) dei congiunti e previo certificato di morte del de cuius, rilascia gratuitamente l’attestato d’iscrizione previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, punto 14.2/1.3, esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, N. 285, per il buon fine del rito di cremazione del cadavere della persona iscritta alla Società.